Garanzia acquisti :nuove regole in vigore da Gennaio 2022

Dal primo gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole stabilite dalle direttive europee e recepite in Italia con i decreti legislativi n.170 che modificano gli articoli dal 128 a 135 del Codice del Consumo.

La nuova normativa si applica a tutti gli acquistati successivi primo gennaio 2022, Per gli acquisti precedenti a tale data, vale la disciplina precedente.

La nuova normativa sarà applicata non solo ai contratti di vendita, ma anche ad altri contratti a tal fine equiparati (permuta, somministrazione, appalto, fornitura di beni da fabbricare o produrre) , indipendentemente se tali contratti avvengano fisicamente nei negozi o a distanza, o online.

Per bene oggetto di vendita si intende qualunque tipo di bene, compresi acqua, gas, energia elettrica in un volume o quantità determinata, beni mobili anche da assemblare, animali vivi e anche beni usati.

Quando si parla di garanzia solitamente ci si riferisce a un prodotto difettoso, ma la normativa parla di non conformità. Perciò è necessario verificare se il bene è conforme al contratto. Quando manca un elemento che possa considerarlo non conforme, il consumatore può attivare la garanzia.

Ma come deve essere un bene acquistato per essere conforme?

in primo luogo il bene deve corrispondere alla descrizione, alla quantità e avere le qualità previste nel contratto e in particolare nelle dichiarazioni pubbliche che sono rese dal venditore o dal produttore, pubblicità, o nell’etichetta o al campione o del modello che il venditore ha mostrato al consumatore, prima della conclusione del contratto.

il bene deve essere idoneo ad ogni utilizzo particolare per cui si è acquistato e accettato dal venditore, deve essere completo, ovvero deve essere fornito insieme a tutti gli accessori e alle istruzioni, e per quanto riguarda i beni che contengono elementi digitali aggiornato secondo il contratto di vendita.

Se il bene non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, il venditore deve informare il consumatore delle caratteristiche particolari del bene, e solo se il consumatore le accetta espressamente, il venditore è esente da responsabilità.

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene purché si manifesti entro due anni.

Una importante novità ha riguardato l’eliminazione del termine di decadenza di due mesi dalla scoperta del vizio, periodo entro il quale il consumatore avrebbe dovuto denunciare il difetto di conformità, e ampliato da sei mesi a un anno il periodo nel quale il difetto si presume già esistente al momento della consegna.

In caso di prodotto difettoso perciò il consumatore ha diritto:

-alla sostituzione del bene o alla riparazione. La scelta è libera e alternativa purché il rimedio scelto non sia particolarmente oneroso per il venditore o impossibile. La riparazione deve avvenire entro un congruo termine e senza spese a carico del consumatore.

-alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Questi rimedi possono essere attivati soltanto se il venditore non abbia provveduto alla riparazione o si sia rifiutato di sostituirlo.

ervizi acquistati dal primo gennaio 2022, per gli acquisti precedenti a tale data, vale la disciplina antecedente.